OGGETTO: ASSENZE  E  VALUTAZIONE C.M. n. 95 Prot.6976 Roma 24-10-2011

 

Si riporta integralmente quanto previsto dalla citata C.M. riguardante l’ammissione agli esami di Stato e la valutazione finale di tutti gli alunni.

 

Alunni dell’ultima classe

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con  l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22

giugno 2009,n.122). Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).

 

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado,

ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del

DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

A riguardo, la C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del DPR n.122/2009 - nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

 

La medesima C.M. n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le scuole pubblicano altresì all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

 

Si aggiunge che, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la

non ammissione all’esame di Stato.

 

La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

 terapie e/o cure programmate;

 donazioni di sangue;

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

 

N.B. Indicazione del monte-orario per le varie classi e del numero di ore di assenze che devono essere assicurate per accedere alla valutazione finale:

 

CLASSE

MONTE ORARIO COMPLESSIVO

N° di ore da assicurare

per la validità dell’anno scol.

N° di ore di assenza

che non deve essere superato

IV GINNASIO

891

668,25

222,75

V GINNASIO

891

668,25

222,75

I LICEO

1023

767,25

255,75

II LICEO

1023

767,25

255, 75

III LICEO

1056

792

264